Regime forfettario 2026: requisiti, cause ostative e controlli sulle operazioni con ex datori di lavoro

Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014, continua a rappresentare il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui.

Requisiti principali

  • Ricavi/compensi annui ≤ 85.000 euro.

  • Spese per lavoro dipendente e assimilato ≤ 20.000 euro lordi annui.

  • Assenza di partecipazioni di controllo in S.r.l. che esercitano attività riconducibili a quella individuale (art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014).

Cause ostative frequentemente oggetto di verifica

  1. Attività svolta prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta (art. 1, comma 57, lett. d-bis).
    La norma mira a evitare trasformazioni artificiose di rapporti di lavoro dipendente in lavoro autonomo.
    Il requisito della “prevalenza” va verificato in termini di ricavi: oltre il 50% verso il medesimo soggetto costituisce elemento critico.

  2. Partecipazioni societarie: la detenzione di quote in società di persone o il controllo diretto/indiretto di S.r.l. con attività riconducibile può impedire l’accesso o la permanenza nel regime.

  3. Superamento della soglia di 100.000 euro: in caso di ricavi/compensi superiori a 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata con applicazione IVA già nell’anno.

Profili di attenzione operativa

  • Analisi preventiva della clientela nel primo biennio.

  • Valutazione delle partecipazioni societarie in capo al contribuente.

  • Attenta pianificazione contrattuale per evitare riqualificazioni ex art. 69-bis D.Lgs. 276/2003.

Il controllo sostanziale è sempre più orientato a verificare la genuinità dell’autonomia organizzativa.

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