Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014, continua a rappresentare il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui.
Requisiti principali
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Ricavi/compensi annui ≤ 85.000 euro.
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Spese per lavoro dipendente e assimilato ≤ 20.000 euro lordi annui.
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Assenza di partecipazioni di controllo in S.r.l. che esercitano attività riconducibili a quella individuale (art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014).
Cause ostative frequentemente oggetto di verifica
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Attività svolta prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta (art. 1, comma 57, lett. d-bis).
La norma mira a evitare trasformazioni artificiose di rapporti di lavoro dipendente in lavoro autonomo.
Il requisito della “prevalenza” va verificato in termini di ricavi: oltre il 50% verso il medesimo soggetto costituisce elemento critico. -
Partecipazioni societarie: la detenzione di quote in società di persone o il controllo diretto/indiretto di S.r.l. con attività riconducibile può impedire l’accesso o la permanenza nel regime.
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Superamento della soglia di 100.000 euro: in caso di ricavi/compensi superiori a 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata con applicazione IVA già nell’anno.
Profili di attenzione operativa
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Analisi preventiva della clientela nel primo biennio.
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Valutazione delle partecipazioni societarie in capo al contribuente.
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Attenta pianificazione contrattuale per evitare riqualificazioni ex art. 69-bis D.Lgs. 276/2003.
Il controllo sostanziale è sempre più orientato a verificare la genuinità dell’autonomia organizzativa.
